La norma specifica i requisiti relativi al controllo ed alla manutenzione dei naspi antincendio e degli idranti a muro, al fine di garantirne l’efficienza operativa per cui sono stati prodotti, forniti ed installati, cioè per assicurare un primo intervento d’emergenza di lotta contro l’incendio, in attesa del sopraggiungere di mezzi più potenti.

La norma si applica agli impianti di naspi antincendio ed idranti a muro in ogni tipo di edificio indipendentemente dall’uso dello stesso.

EN 671-3:2009 Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni – Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili

Data entrata in vigore: 11 marzo 2009

La norma è stata recepita in Italia con la UNI EN 671-3:2009, entrata in vigore il 14 maggio 2009.

Normativa antincendio 

Decreto del Presidente della Repubblica 12 Gennaio 1998, n. 37 (abrogato da D.P.R. 151/2011)

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell’articolo 20, comma 8 , della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 57 del 10.3.1998)

Art. 5 Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 5.

Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.

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DM 20 dicembre 2012

Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013)

2.3. Esercizio e manutenzione

L’esercizio e la manutenzione degli impianti oggetto del presente decreto devono essere effettuati secondo la regola dell’arte ed essere condotti in accordo alla regolamentazione vigente ed a quanto indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel manuale d’uso e manutenzione dell’impianto. Il manuale d’uso e manutenzione dell’impianto è fornito al responsabile dell’attività, dall’impresa installatrice o, per impianti privi dello stesso manuale, eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, da un professionista antincendio. Le operazioni da effettuare sugli impianti e la loro cadenza temporale sono quelle indicate dalle norme tecniche pertinenti, nonché dal manuale d’uso e manutenzione dell’impianto. La manutenzione sugli impianti e sui componenti che li costituiscono è eseguita da personale esperto in materia, sulla base della regola dell’arte, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte.3.3 Documentazione inerente all’esercizio

Le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti oggetto del presente decreto, devono essere annotate in apposito registro istituito ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ovvero, dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale.

3.3 Documentazione inerente all’esercizio

Le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti oggetto del presente decreto, devono essere annotate in apposito registro istituito ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ovvero, dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale.

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DPR 1° Agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (G.U. n. 221 del 22 settembre 2011)

Art. 6. Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività.  Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

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Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015 (Codice Prevenzione Incendi)

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n. 192 del 20.08.2015)

S.5.6.2 Registro dei controlli
1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell’attività deve predisporre, con le modalità previste dalla normativa vigente, un registro dei controlli periodici dove siano annotati:
a. i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate;
b. le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative;
c. le prove di evacuazione.
2. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per il controllo da parte degli organi di controllo.

S.5.6.3 Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio
1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell’attività deve curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio.

2. Sulla base del profilo di rischio dell’attività e delle risultanze della progettazione, il piano deve prevedere:
a. le attività di controllo per prevenire gli incendi secondo le disposizioni vigenti;
b. la programmazione dell’attività di informazione, formazione e addestramento del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni all’uso dei mezzi antincendio e di evacuazione in caso di emergenza, tenendo conto dello specifico profilo di rischio dell’attività;
c. la specifica informazione agli occupanti;
d. i controlli delle vie di esodo, per garantirne la fruibilità, e della segnaletica di sicurezza;
e. la programmazione della manutenzione, secondo le disposizioni vigenti, dei sistemi e impianti ed attrezzature antincendio;
f. la pianificazione della turnazione degli addetti antincendio in maniera tale da garantire l’attuazione del piano di emergenza in ogni momento.
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Decreto 1° settembre 2021

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, co. 3, lett. a), punto 3, del dlgs 9 aprile 2008, n. 81.
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Allegato I – Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (Art. 3, comma 1)

1 Manutenzione e controllo periodico

1.Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

2.La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

3.La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.

Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendioNorme e specifiche tecniche (TS)
per verifica, controllo, manutenzione
EstintoriUNI 9994-1
Reti di idrantiUNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845
Impianti sprinklerUNI EN 12845
Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)UNI 11224
Sistemi di allarme vocale per scopi d’emergenza (EVAC)UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32
Sistemi di evacuazione fumo e caloreUNI 9494-3
Sistemi a pressione differenzialeUNI EN 12101-6
Sistemi a polvereUNI EN 12416-2
Sistemi a schiumaUNI EN 13565-2
Sistemi spray ad acquaUNI CEN/TS 14816
Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)UNI EN 14972-1
Sistema estinguente ad aerosol condensatoUNI EN 15276-2
Sistemi a riduzione di ossigenoUNI EN 16750
Porte e finestre apribili resistenti al fuocoUNI 11473
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassosoUNI 11280
Serie delle norme UNI EN 15004


Tabella 1: Possibili norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.

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Attività persona responsabile

La persona responsabile è colui che si dovrà occupare di effettuare tutti i controlli necessari su naspi ed idranti a muro con cadenza regolare. La persona responsabile potrà anche delegare un suo rappresentante al controllo. Per poter effettuare la verifica di conformità alle istruzioni dei fabbricanti, la persona responsabile dovrà essere in possesso di una planimetria che riporti l’esatta ubicazione delle attrezzature ed i dati tecnici dell’impianto.

persona responsabile: Persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l’edificio o supervisionarne il rispetto.

Nota In funzione delle regolamentazioni nazionali la persona responsabile potrebbe essere sia l’utilizzatore sia il proprietario degli immobili.

Attività persona competente

La persona competente si dovrà occupare di effettuare tutti i controlli previsti dalla EN 671-3 durante le attività di manutenzione/controllo annuale e quinquennale.

persona competente: Persona dotata dell’esperienza e dell’addestramento necessari, avente accesso agli strumenti, alle apparecchiature, alle informazioni ed ai manuali, a conoscenza di ogni particolare procedura raccomandata dal fabbricante, in grado di espletare le procedure di manutenzione pertinenti della presente norma europea.

Di Diritti del malato

movimento per il sostegno del malato attraverso il miglioramento del sistema sanitario.

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