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Primi passi per creare un’associazione locale LDM.

Primi passi per creare un'associazione

Se avete un gruppo e pensate di creare un’associazione per dare un’organizzazione definita e una ‘veste legale’ alla vostra attività, ecco qualche indicazione e un po’ di consigli “tecnici” su come procedere, dalla costituzione al riconoscimento giuridico.

Innanzitutto, per definizione, l’associazione è “un raggruppamento di almeno tre persone” (quindi se siete per ora in due, mettetevi alla ricerca di un terzo socio che condivida il progetto con voi, così da avere un presidente, un vice e un segretario-tesoriere), i quali si organizzano per gestire un interesse comune, per esempio un’attività culturale, di promozione sociale, ecc.

Si caratterizza per la presenza di un “contratto di comunione di scopo tra gli associati”, che individua alcune caratteristiche dell’associazione: lo scopo di natura ideale (comunque non economica); la struttura aperta a un numero illimitato di membri (i soci ordinari); una struttura organizzativa propria, composta da almeno due organi obbligatori (l’assemblea, con funzioni deliberative, e gli amministratori con funzioni esecutive).

Per creare un’associazione sarà necessario un atto costitutivo, il documento che mette per iscritto la volontà di creare il rapporto associativo, e anche uno statuto, con la descrizione della struttura e delle modalità di esecuzione del rapporto associativo. I due documenti definiscono così l’identità dell’associazione e sono normalmente separati, ma è possibile predisporre un unico documento, in cui lo statuto è parte integrante – come allegato – dell’atto costitutivo.

Cerchiamo dunque di capire, più nel dettaglio, di che tipo di documenti parliamo: l’atto costitutivo è l’atto di nascita di un’associazione, deve essere sottoscritto da tutti i soci fondatori e deve contenere la volontà di creare l’associazione. E l’abbiamo detto. Importante: nell’atto sono indicati il nome, le finalità, l’indirizzo della sede sociale e il nome del presidente eletto dell’associazione.  L’utilizzo del nome Lega Diritti del Malato è possibile dopo aver fatto richiesta e ottenuto ok dagli organini nazionali dell’ Ass Lega Diritti del Malato (sottoscrivendo codice etico e le finalità).

Anche lo statuto deve contenere alcuni elementi sostanziali: il nome e la sede legale; le finalità perseguite e le attività che possono essere svolte; gli organi di gestione dell’associazione e le regole di funzionamento ed elezione; i diritti e i doveri dei singoli associati e i compiti dell’assemblea dei soci; le modalità con cui l’associazione può raccogliere fondi e come questi possono essere impiegati e le modalità di scioglimento dell’associazione.

Le associazioni possono registrare l’atto costitutivo e lo statuto (redatti con atto pubblico, da un notaio e registrati presso l’Ufficio locale delle Entrate, se non nella forma più economica della scrittura privata) presso l’Ufficio locale delle Entrate. Per i casi particolari previsti dalla normativa la registrazione è obbligatoria.

Solo costituendosi con atto pubblico, come precisa l’art. 14 del Codice Civile, l’associazione potrà poi chiedere il riconoscimento della personalità giuridica. Ci sono infatti diversi tipi di associazioni, come quelle di volontariato, promozione sociale, sportive, ecc., che possono godere di particolari agevolazioni, se lo statuto e l’atto costitutivo rispettano certi requisiti di legge. Il consiglio è di rivolgervi prima al vostro commercialista di fiducia per avere qualche indicazione in merito, se avete a portata di mano un esperto di associazioni tanto meglio.

Facendo domanda di riconoscimento, l’associzione acquista personalità giuridica (art. 12 Codice Civile), come previsto dall’art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il riconoscimento è determinato dall’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione e presso la Prefettura.
Se l’associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, diventando persona giuridica, potrà godere di alcune prerogative, tra cui: la cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta, in base alla quale il patrimonio dell’associazione rimane distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori; la limitazione della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell’associazione.

Allora, una volta predisposti atto costitutivo e statuto, la prima cosa da fare è richiedere il rilascio del Codice fiscale (gratuito) presso l’ufficio competente per la vostra zona dell’Agenzia delle Entrate. Il Codice Fiscale è il codice identificativo unico che lo Stato assegna a tutti i cittadini e a tutte le organizzazioni presenti sul territorio nazionale.

Il secondo passo è procedere alla registrazione vera e propria consegnando almeno due copie dello statuto e dell’atto costitutivo, firmate dai soci fondatori in originale, agli uffici preposti dell’Agenzia delle Entrate. I costi di registrazione, marca da bollo e imposta di registro, ammontano a circa 200,00 euro.

Per alcune tipologie di associazione, tipo quelle di volontariato, la registrazione degli atti è gratuita, è bene quindi informarsi prima di compiere ogni mossa.

Dopo la costituzione formale, in base alla tipologia di associazione (volontariato, promozione sociale, onlus, ecc), procederete a iscrivervi agli albi e registri previsti dalle specifiche leggi nazionali, regionali, provinciali e comunali. Nel caso la vostra associazione svolga attività commerciale, dovrete richiedere la Partita Iva all’Agenzia delle Entrate e iscrivervi alla Camera di commercio nella sezione dedicata.
Ultimo consiglio. Sul territorio, a seconda della regione e della provincia in cui vi trovate, cercate di sondare quali sono le associazioni (Centro servizi volontariato, Arci, Noi, Acli, ecc.) che aiutano gratuitamente o a cifre convenienti i gruppi nella costituzione di una associazione e poi nel mantenimento della contabilità, almeno nella prima fase.



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