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Medico Legale: Chi è, Cosa fa

Cosa fa un Medico Legale?

Figura centrale nel contenzioso in materia di responsabilità medico-sanitaria e di responsabilità civile, il medico legale è un professionista della salute che si occupa del rapporto tra gli aspetti psico-fisici della persona umana e l’ordinamento giuridico-sociale o, in senso ancora più generale, tra la realtà antropo-biologica ed il diritto.

La disciplina scientifica nella quale il medico legale si specializza è, per l’appunto, la medicina legale, che si caratterizza perché le conoscenze mediche relative all’uomo non sono utilizzate in chiave preventiva, diagnostica o terapeutica, ma vengono finalizzate alla valutazione pratica di situazioni biologiche di interesse giuridico. Costituiscono specifici ambiti di competenza del medico legale, oltre alla medicina legale in senso stretto, anche la medicina sociale, la psicopatologia e la tossicologia forense, la criminologia, la deontologia medica e la bioetica clinica.

Bando alla terminologia altisonante, adesso, capiamo per davvero chi è e cosa fa il medico legale.

§ 1. Come si diventa Medico Legale (chi è)

Per medico legale non possiamo limitarci ad intendere il mero laureato in medicina e chirurgia che si diletti di medicina legale, magari nel contesto di altre attività specialistiche. Spesso, infatti, si assiste al paradosso per cui, nel settore medico-legale si trovano ad operare professionisti sanitari di diversa estrazione (internisti, dermatologi, oculisti, ortopedici, ecc.), che sono approdati a questo settore senza alcuna vera – o, quantomeno, solida – formazione culturale e scientifica.

Il medico legale, in senso proprio, è soltanto colui che, dopo la laurea in medicina e chirurgia (6 anni di corso), ha frequentato e concluso con profitto una scuola di specializzazione in medicina legale, della durata di ulteriori 5 anni.

La differenza non è di poco conto, non soltanto in termini di competenza, ma anche di possibilità di svolgere l’attività tipica del medico legale. La legge “Gelli”, ad esempio, in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli operatori sanitari, ha previsto che l’affidamento delle consulenze tecniche nel procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria possa essere disposto esclusivamente a un medico specializzato in medicina legale, insieme ad uno o più specialisti nella disciplina interessata dalla fattispecie (così, l’art. 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24).

§ 2. Quando serve il Medico legale (cosa fa)

Durante il corso, lo specializzando in medicina legale apprende le nozioni necessarie a soddisfare le esigenze di natura medico-legale del S.S.N, delle organizzazioni previdenziali (pubbliche e private), dell’amministrazione giudiziaria e penitenziaria, degli enti pubblici, delle compagnie di assicurazione, ed anche dei privati cittadini.

Le principali attività del medico legale si svolgono utilizzando le proprie conoscenze biologiche e lato sensu scientifiche nel campo della medicina, ed applicandole in funzione dell’accertamento e della valutazione dei diritti, o comunque di situazioni di rilevanza giuridica.

Ma in quali materie opera il medico legale?
In estrema sintesi, possiamo dire che le sue competenze si estendono alle seguenti:

a) assicurazioni private, e specificamente nei rami “vita” e “danni a persone”;
b) infortunistica stradale e pregiudizi correlati alla circolazione dei veicoli;
c) responsabilità sanitaria, danni da “malasanità“, errori medici e, in generale, profili organizzativi delle strutture sanitarie;
d) erogazioni economiche o di servizio previste dal sistema di assistenza, previdenza e sicurezza sociale.

Vediamo, allora, il medico legale cosa fa concretamente in ciascuno di questi settori.

§ 2.1 Il ruolo del medico legale in materia di assicurazioni private

Medico Legale Autopsia

Chi stipula un contratto di assicurazione, cerca di garantirsi contro la cd. “alea” di un rischio, o meglio di limitarne le conseguenze pregiudizievoli trasferendone taluni effetti economici ad una Compagnia Assicuratrice, la quale si impegna – al concreto verificarsi di quel rischio – ad indennizzare il soggetto assicurato versandogli un capitale o una rendita, secondo gli accordi.

L’intervento del medico legale in materia di assicurazioni private si rende necessario, per lo più:

  • nel ramo “vita”, e specificamente in quei contratti che assicurano un capitale in caso di invalidità da malattia, infortunio o vecchiaia, prevedendo l’erogazione di una rendita al verificarsi dell’invalidità;
  • nel ramo “danni a persone”, allorquando l’assicurazione privata copre il rischio di infortuni, riconoscendo una prestazione economica in caso di invalidità, temporanea o permanente, e di altri eventi connessi (applicazione di apparecchi gessati, ricoveri ospedalieri, convalescenze post-intervento, spese per trattamenti e farmaci, ecc.).

In questi casi, fermo restando il principio generale secondo cui la tutela dei diritti individuali appartiene alla competenza dell’Avvocato, il supporto del proprio medico legale di fiducia è effettivamente importante se si vuole evitare che l’offerta risarcitoria sia formulata unilateralmente dalla Compagnia Assicuratrice. La redazione, in via preliminare, di una perizia medico-legale di parte aiuterà il soggetto assicurato (ed il suo legale) a comprendere l’entità dei postumi indennizzabili ai sensi di polizza, nonché a descrivere il nesso di causa tra gli stessi e l’infortunio. Essa costituirà, altresì, una solida base per intavolare una proficua trattativa con la Società di Assicurazione.

§ 2.2 Il medico legale nell’infortunistica stradale

Quando si viene coinvolti in un incidente stradale, sia come conducente di un veicolo (che non sia l’unico responsabile del sinistro), sia – a fortiori – come trasportato, una delle preoccupazioni più sentite è, comprensibilmente, quella di ottenere un congruo risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali sofferti. Ecco, allora, l’importanza della figura del medico legale nell’infortunistica stradale.

I danni non patrimoniali, in particolare, comprendono:

  • la componente biologica (intesa come lesione alla salute, fisica o psichica che sia), la quale a sua volta si articola:
    • nell’inabilità temporanea, che contempla il periodo in cui il danneggiato non ha potuto attendere, in tutto o in parte, alle proprie ordinarie occupazioni (professionali, domestiche o ludiche);
    • nell’invalidità permanente, che si traduce in punti percentuali di danno biologico, nel senso che – fatta 100 l’integrità psicofisica dell’individuo – la percentuale di invalidità permanente “misura” la variazione negativa riportata dal danneggiato all’esito del sinistro (in quanto tale, essa dovrà essere necessariamente valutata all’esito della guarigione o “stabilizzazione” del paziente);
  • la componente morale, vale a dire la sofferenza interiore connessa all’incidente;
  • l’eventuale componente dinamico-relazionale, da taluno definita (impropriamente) come “esistenziale”, che si dipana nell’ambito dei rapporti tra il danneggiato e la realtà esterna (con tutto ciò che costituisce “altro da sé”) e può essere risarcita in presenza di conseguenze dannose anomale, eccezionali e del tutto peculiari.

Bene, il medico legale è di fondamentale ausilio al fine di valutare l’entità del risarcimento danni da incidente stradale. Infatti, con specifico riferimento alle diverse componenti in cui – come abbiamo visto – si articola il danno non patrimoniale, la perizia medico-legale di parte costituirà la base necessaria ad effettuare un calcolo esatto dell’entità dei pregiudizi reliquati e, di conseguenza, dell’importo del danno risarcibile. Solo in tal modo, attingendo dunque ad una solida valutazione medico legale, si potrà instaurare un dialogo costruttivo con la Compagnia Assicuratrice, evitando che quest’ultima si limiti ad offrire a titolo risarcitorio un somma (per lo più riduttiva) determinata soltanto sulla base delle proprie risultanze, se non del proprio arbitrio, ed ottenendo così un risarcimento adeguato.

§ 2.3 Medico legale e “malasanità”

Anche in àmbito di responsabilità medica il supporto del medico legale è imprescindibile al fine di gestire correttamente un caso di cd. “malasanità”, tanto in sede penale quanto in sede civile.

In proposito, bisogna anzitutto premettere che è (quasi) sempre preferibile astenersi dal formulare una denuncia per malasanità, per una serie di ragioni connesse – in estrema sintesi – ai profili della colpa e del nesso eziologico, oltre che alle tempistiche dell’azione penale.
E’, dunque, per lo più consigliabile riservare attenzione agli aspetti civilistici di una vicenda di malasanità, rivendicando il risarcimento dei danni sofferti dal paziente o dai suoi congiunti (in caso di decesso), fatta eccezione per alcune ipotesi eccezionali.

Ad ogni modo, l’Avvocato specializzato in responsabilità sanitaria (che è – ricordiamolo – l’unico soggetto al quale è opportuno rivolgersi per malasanità) ha senz’altro bisogno di costituire un collegio tecnico composto dal medico legale e da uno o più medici specialisti nella/e disciplina/e di riferimento, al fine di “istruire” adeguatamente il caso.

In specie, sono riservate alla dialettica tra Avvocato, Medico Legale e Medico Specialista le seguenti attività:

  1. Individuazione delle linee guida, delle buone pratiche assistenziali, nonché delle indicazioni tratte dalla letteratura scientifica, pertinenti rispetto alla vicenda clinica;
  2. Analisi degli aspetti di divergenza tra la condotta sanitaria tenuta e quella ragionevolmente esigibile;
  3. Enucleazione delle eventuali lacune nella documentazione clinica e ponderazione delle relative conseguenze sulla ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
  4. Valutazione del nesso di causa, secondo il principio della “probabilità relativa”, in materia di causalità (materiale) tanto omissiva quanto commissiva;
  5. Descrizione del danno e delle sue specifiche componenti, onde evidenziare l’ampiezza dei pregiudizi risarcibili perché riconducibili all’evento dannoso (cd. causalità giuridica);
  6. Partecipazione diretta alla eventuale autopsia o al riscontro diagnostico (si ricorda, in proposito, che l’art. 4 della legge Gelli ha previsto la possibilità di concordare con il Direttore Sanitario la presenza del proprio medico-legale di fiducia alle relative operazioni).

E’ appena il caso di rammentare, in ogni caso, che è l’Avvocato esperto di malasanità, e non altra figura, il soggetto al quale la legge assegna la funzione istituzionale di garantire ai cittadini l’effettività della tutela dei diritti, anche in materia medico-sanitaria (art. 2 legge 247/2012).

§ 2.4 Cosa fa il medico legale in ambito di previdenza ed assistenza sociale

Com’è noto, “previdenza sociale” ed “assistenza sociale” rientrano nel più generale concetto di “sicurezza sociale”, che indica il complesso di interventi pubblici destinati a sostenere i cittadini che si trovino in stato di bisogno, mediante l’erogazione di varie provvidenze. Si suole distinguere, segnatamente, tra:

  • previdenza sociale, dedicata alla specifica tutela dei lavoratori, e
  • assistenza sociale, finalizzata alla tutela di tutti i cittadini indigenti, in caso di bisogno (non importa se lavoratori oppure no).

Più specificamente, costituiscono prestazioni previdenziali le erogazioni destinate a sostituire od integrare il reddito da lavoro e collegate a determinati eventi della vita lavorativa, come:
a) la pensione di vecchiaia (al raggiungimento di una determinata età anagrafica o anzianità contributiva);
b) la pensione di inabilità (alla perdita della capacità lavorativa);
c) l’assegno di invalidità (alla riduzione della capacità lavorativa);
d) la pensione ai superstiti o di reversibilità (alla morte del pensionato).

Costituiscono, invece, prestazioni assistenziali le provvidenze rivolte a persone in difficoltà economica, famiglie, disabili o anziani, come ad esempio:
a) gli aiuti alle famiglie numerose e/o con basso reddito (assegno di maternità, assegno per il nucleo familiare con tre figli minorenni, asilo nido, borse di studio, libri, mense scolastiche, agevolazioni su tasse universitarie);
b) i servizi socio sanitari domiciliari e residenziali (telesoccorso, pasti a domicilio, ospitalità in R.S.A. e/o case di riposo);
c) le agevolazioni economiche (sui servizi di pubblica utilità, come luce, telefono, gas, o i contributi per le locazioni).

In questo settore, tutte le volte in cui le prestazioni (previdenziali o assistenziali) postulano l’accertamento di uno stato di inabilità e/o invalidità, la quantificazione della relativa entitià, la sua derivazione causale da un evento specifico ovvero da una determinata situazione, l’ausilio del medico legale è sicuramente centrale per consentire un dialogo consapevole con gli Enti che sono chiamati a valutare la sussistenza dei prosupposti per concedere il beneficio, e per proporre eventuale impugnazione avverso un diniego o un riconoscimento non soddisfacente.

§ 3. Curiosità e risorse in tema di medicina legale

Il primo caso in cui una valutazione medico-legale segnò il corso di un processo penale – si narra – risale alla fine del diciassettesimo secolo. Nel 1682, in specie, una giovane era stata accusata di aver ucciso il proprio figlio appena nato. In aula, l’anatomopatologo (il dott. Johann Schreyer) diede al giudice una spettacolare dimostrazione: immerse un polmone dell’infante in una vasca colma d’acqua. L’organo, evidentemente privo di aria, andò a fondo, mentre avrebbe dovuto galleggiare se il piccolo avesse respirato almeno una volta. Così, si dimostrò che il bambino era nato già morto, e la madre – che rischiava l’impiccagione – fu assolta.

L’indubbio fascino che connota la professione del medico legale ha senz’altro contribuito alla centralità di questo ruolo in molte opere della letteratura, del cinema e della televisione.
Il personaggio più celebre, a livello internazionale, è probabilmente la dottoressa Kay Scarpetta, immaginaria direttrice dell’istituto di medicina legale della Virginia (U.S.A.) e protagonista dei fortunati romanzi della scrittrice Patricia Cornwell.
Non poche serie televisive sono state incentrate sulla figura del medico legale: dalla recente fiction Rai “L’allieva”, tratta dall’omonimo libro di Alessia Gazzola (anch’ella medico legale, per inciso), alla più datata “Valeria medico legale” risalente al 2000, fino alla statunitense “Body of Proof“, che narra le vicende di una brillante neurochirurgo costretta a riciclarsi – dopo un incidente d’auto che l’ha privata delle necessaria precisione alle mani – come medico legale (o, più precisamente, come “medical examiner“).
Ma il personaggio del piccolo schermo al quale il pubblico italiano è stato più affezionato nel corso degli anni è sicuramente il dottor Pasquano, medico legale della serie di film per la televisione sul “Commissario Montalbano” (nata dai romanzi di Andrea Camilleri), interpretato in tv dall’indimenticato Marcello Perracchio.

A ciascuno il suo medico legale, dunque.

Per poter attingere ad elenchi di professionisti che si occupino per davvero, e non soltanto a fini di intrattenimento, di medicina legale, ecco di séguito una lista – senza alcuna pretesa di esaustività –  delle principali associazioni scientifiche medico-legali presenti sul territorio italiano:

  • Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA)
  • Società Scientifica dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale (COMLAS)
  • Associazione Scientifica Professionisti Sanitari Assicurativi e Forensi (PSAF)
  • Federazione delle Associazioni dei Medici Legali Italiani (FAMLI)
  • Società interdisciplinare ed interprofessionale di medicina legale contemporanea (MelCo)
  • Società Scientifica “Melchiorre Gioia”
  • Associazione Specialisti Medici Legali (ASSOMEL)
  • Consulta Nazionale Giovani Medici Legali Universitari