La progettazione sostenibile mira a ridurre non solo gli impatti ambientali – in termini di consumo di risorse non rinnovabili e di emissioni inquinanti – ma anche a rendere fruibili gli edifici e gli spazi pubblici da parte di disabili. L’articolo approfondisce l’evoluzione normativa nazionale ed i criteri progettuali per l’eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche.

Il quadro normativo

Esistono svariate disposizioni normative riguardo alla complessa disciplina dell’accessibilità di spazi e infrastrutture da parte di utenti con capacità deambulatorie limitate, o nulle. Riassumiamo, di seguito – per comodità in ordine cronologico – i punti salienti della normativa introdotta dalla fine degli anni ’70 fino ad oggi, ai fini di una corretta progettazione:

mobility-access-b

D.P.R n.384 del 27 aprile 1978

“Regolamento di attuazione dell’art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.” Gli edifici di proprietà pubblica (come università, scuole, ospedali, stazioni ferroviarie, aeroporti) erano soggetti a tale provvedimento fino alla sua abrogazione totale, avvenuta con l’art. 32 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Legge n. 41 del 1986

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato conosciuta anche come la “Legge finanziaria 1986”, rimanda al rispetto delle disposizioni previste nel D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 per il conseguimento dell’autorizzazione da parte di progetti di costruzione, o ristrutturazione, di opere pubbliche. Inoltre, vieta l’erogazione da parte dello Stato, o di altri enti pubblici, di contributi, o agevolazioni, per la realizzazione di progetti in contrasto con le prescrizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge le Amministrazioni pubbliche erano tenute a dotarsi di Piani di eliminazione delle barriere architettoniche in tutti gli edifici pubblici già esistenti non conformi alle prescrizioni del D.P.R. 384/1978.

Legge n. 13 del 1989

“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.  
All’articolo 1, comma 3 si prescrive la progettazione, la quale deve comunque prevedere:

  1. accorgimenti tecnici idonei all’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
  2. idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
  3. almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini, o idonei mezzi di sollevamento;
  4. l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

Al comma 4 del menzionato articolo è fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate, ai sensi della presente legge, firmata da un professionista abilitato.

All’articolo 2, comma 2, nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma, entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto da parte del disabile, (o di un suo tutore ai sensi del titolo IX del libro primo del codice civile) le deliberazioni dell’assemblea condominiale, di cui al comma 1 del presente articolo (con le maggioranze previste dall’articolo 1136, comma 2 e 3 del codice civile) possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili reversibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, per agevolare l’accessibilità agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.

D.M. n. 236 del 14 giugno del 1989

“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”. Gli edifici a cui si riferisce il D.M. sono sia di proprietà privata che pubblica, possono avere destinazione d’uso sia residenziale che pubblico, come ad esempio: teatri, uffici, cinematografi, centri commerciali, negozi, sale riunioni, alberghi, ristoranti e locali notturni. L’articolo 4 “Criteri di progettazione per l’accessibilità” è particolarmente importante per i progettisti poiché stabilisce i requisiti dei vari componenti edilizi (come porte e balconi) di arredi fissi, di spazi interni (come servizi e cucine) e di spazi esterni alle residenze (come autorimesse, ascensori percorsi in generale).

Ricordiamo che grazie al presente D.M. finalmente, per la prima volta nel restauro architettonico di beni sottoposti a disposizioni di tutela per il loro valore paesaggistico o per l’esistenza di un vincolo storico ed artistico vengono disciplinati gli interventi per il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche.        

Legge n.104 del 1992

Conosciuta come “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” è in vigore dal 8 febbraio del 1992.

Le sue finalità sono: garantire il pieno rispetto della dignità umana, i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, promuovendone la piena integrazione nella società; prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo  umano, il  raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività. La presente legge (articolo 3, comma 4) si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste  dalla vigente legislazione, o da accordi internazionali. Infine, negli ultimi articoli, la legge regola dettagliatamente il tema del superamento delle barriere architettoniche: l’articolo 23 riguarda la “Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative”, mentre l’articolo 24 tratta della “Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.”

D.P.R. n. 503 del 24.07.1996

“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.” All’articolo 1, comma 2, introduce la definizione di barriera architettonica – come oggi la conosciamo – come segue:

  1. gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed, in particolare, di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta, o impedita in forma permanente, o temporanea;
  2. gli ostacoli che limitano, o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature, o componenti;
  3. la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e, in particolare, per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Il presente decreto ha accorpato i due filoni menzionati nel D.M. 236/89 e integrati con norme tecniche di ausilio alla progettazione dell’accessibilità di edifici esistenti e di spazi esterni, come: parcheggi, arredo urbano, scale, rampe, attraversamenti pedonali, marciapiedi e addirittura la segnaletica come i semafori.            

Con specifico riferimento agli edifici scolastici, le caratteristiche e i requisiti necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche devono interessare non solamente le strutture interne ed esterne, ma anche il disegno degli arredi, i sussidi e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche in funzione del tipo e grado d’invalidità. Gli edifici distribuiti su più di un livello e non dotati di ascensori, devono necessariamente disporre di aule al pianterreno raggiungibili mediante un percorso continuo orizzontale, o raccordato con rampe (con inclinazioni ai sensi dell’art. 23 del presente  D.P.R.). Specifiche disposizioni sono, altresì, previste per la definizione di spazi riservati e la fruizione dei servizi di pubblica utilità come ad esempio i mezzi di trasporto pubblico, argomento che non tratteremo in questa sede. 

Il D.P.R. 380 del 2001

meglio conosciuto come il “Testo Unico in materia di edilizia”, ha unificato in un solo corpo legislativo tutte le disposizioni mirate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Nella Parte II “Normativa tecnica per l’edilizia”, Capo III, vi sono due sezioni: la prima è dedicata agli interventi nel settore “privato” e la seconda a quelli del settore “pubblico”. La prima sezione, agli artt. 77- 81,  riporta le disposizioni della L. 13/1989, salvo alcuni successivi coordinamenti ed aggiornamenti, mentre all’art. 82 – costituente di per sè la seconda sezione – riporta l’art. 24 della legge quadro n. 104/1992, con i dovuti adattamenti normativi.  Infine, il T.U. stabilisce i criteri per la definizione di opere – sia negli edifici pubblici che privati aperti al pubblico – difformi rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, ovvero tutte quelle che impediscano la fruibilità a persone disabili (dichiarazione di inagibilità ai sensi dell’art. 82, comma 6, del presente D.P.R.).  

A seguito dell’entrata in vigore della presente disposizione tutti i Comuni devono adeguare, pertanto, i propri regolamenti edilizi.

mobility-access-c

“Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”

“Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale” è un documento redatto dal Ministero per i beni e le attività culturali, pubblicato nella G.U.n. 114 del 16 maggio 2008 rivolto specificatamente ai liberi professionisti ed ai funzionari delle pubbliche amministrazioni che, in qualità di responsabili del procedimento, progettisti, direttori dei lavori, collaudatori, soggetti finanziatori, si trovano ad affrontare il tema dell’accessibilità dei luoghi di interesse culturale come: parchi e giardini storici, aree e parchi archeologici, spazi urbani, edifici e complessi monumentali, luoghi di culto, spazi espositivi, musei, archivi e biblioteche. Al paragrafo 2.3 troviamo i “Criteri per la progettazione e la gestione”, il quale include: l’orientamento, il superamento delle distanze, il superamento dei dislivelli, la fruizione delle unità ambientali e delle attrezzature, il raccordo con la normativa di sicurezza e antincendio, l’allestimento di spazi espositivi, ed infine il monitoraggio e la manutenzione. Infine, a corredo delle indicazioni tecniche segnaliamo alcuni interessanti casi studio.

mobility-access-d

Una corretta progettazione delle opere per l’abbattimento, o almeno per il superamento, delle barriere architettoniche ha elevate probabilità di essere approvato e finanziato con contributi pubblici a fondo perduto quando rispetta anche le più restrittive delibere comunali in materia di accessibilità da parte di disabili motori.  

Nel prossimo futuro, politici e progettisti non potranno prescindere da ragionamenti sull’accessibilità equa dei luoghi pubblici da parte dei portatori di handicap, poiché i recenti dati pubblicati dall’ISTAT evidenziano una tendenza in aumento dei disabili motori legata inevitabilmente all’invecchiamento della nostra popolazione con un tasso prossimo al 7% (per cui nel 2050 su ogni 3 persone una sarà anziana e molto probabilmente con importanti difficoltà di deambulazione). Auspichiamo dunque che le nostre città diventino più vivibili.

Di Diritti del malato

movimento per il sostegno del malato attraverso il miglioramento del sistema sanitario.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *