COSA SONO LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La normativa, in tema di barriere architettoniche è piuttosto ricca e, al contrario di quanto si pensi, affonda le sue radici già negli anni ’70.

Ovviamente l’approccio è cambiato nel tempo, andando sempre più a chiarire le necessità e ad adeguare il linguaggio alle mutate sensibilità.

Ma partiamo dal principio: che cosa sono le barriere architettoniche?

  • ostacoli fisici che creano disagio alla mobilità di chiunque ed, in particolare di coloro che hanno capacità motorie ridotte o impedite, in forma temporanea o permanente;
  • ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di attrezzature e componenti;
  • la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

La definizione ci viene fornita dal DM 236/89 e pone subito l’accento su un punto fondamentale: le barriere architettoniche non sono solamente quelle fisiche ovvero quelle risolvibili con la classica rampa. Il campo è molto più ampio e comprende qualunque tipo di struttura, ostacolo, segnale che crei un impedimento e renda inagibile o difficilmente fruibile un luogo o un servizio.

Il medesimo testo normativo introduce inoltre tre definizioni che corrispondono a tre diversi “gradi” di abbattimento delle barriere:

  • Accessibilità: si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
  • Visitabilità: si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
  • Adattabilità: la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

QUADRO STORICO-NORMATIVO

  • LEGGE n.118/1971
  • DPR n.384/1978
  • LEGGE n.41/1986
  • LEGGE n.13/1989
  • LEGGE n.236/1989
  • LEGGE n.104/1992
  • DPR n.503/1996
  • DLGS n.42/2004
  • DM n.114/2008
Legge 30 marzo 1971, n.118 – Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili

Le prime normative a tutela delle persone con disabilità compaiono negli anni ’70 a favore dei mutilati e invalidi civili. Il testo che viene redatto è la Legge n.118/1971, normativa che tratta principalmente di aspetti legati alle cure e all’assistenza sanitaria delle persone con disabilità piuttosto che alla fruibilità degli spazi. L’unico stralcio che tratta di accessibilità e barriere architettoniche è l’Art.27:

“Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all’entrata in vigore della presente legge: i servizi di trasporto pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l’accesso ai minorati: in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell’edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.”

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Di Diritti del malato

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